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D.M. 1 dicembre 2010 - La qualificazione dei servizi di vigilanza privata Stampa
Giovedì 21 Aprile 2011 10:57
D.M. 1 dicembre 2010 - La qualificazione dei servizi di vigilanza privata
Il 16 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto ministeriale n. 269 dell'1 dicembre 2010, cosiddetto “decreto sulla capacità tecnica”, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 257 del D.P.R. 4 Agosto 2008, n. 153 e si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza. 
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento legislativo le guardie giurate potranno occuparsi nel caso in cui non dovessero provvedervi le forze di polizia -della sicurezza di diversi obiettivi sensibili (centrali elettriche, raffinerie, centrali telefoniche, emittenti radio-tv, …). 
In particolare il decreto introduce specifici requisiti organizzativi e professionali per le imprese di vigilanza privata e prevede molte novità relative all’aumento del livello di sicurezza degli obiettivi  sensibili' e dei siti che presentano 'speciali esigenze di sicurezza'. 
Fra gli obiettivi sensibili, la cui sicurezza potrà anche essere affidata alle guardie giurate, figurano aziende pubbliche e private dei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e delle forniture idriche; mentre i siti con speciali esigenze di sicurezza potranno essere ospedali, strutture pubbliche con centri elaborazione dati come Regioni, Province, Inps, tribunali, musei, pinacoteche, … 
Sicuramente tra le tante novità spicca tra tutte l’obbligo del possesso della certificazione secondo la UNI 10891:2000 “Servizi -Istituti di vigilanza privata -Requisiti”, norma che consente di certificare da parte di un ente terzo indipendente i servizi erogati da un istituto di vigilanza privata. 
Ricordiamo che l’adozione di tale norma prima dell’entrata in vigore di tale decreto era del tutto volontaria, permettendo quindi a chi operava nel mercato dei servizi della vigilanza privata di distinguersi dalla propria concorrenza proprio grazie ad una certificazione del proprio servizio rilasciata da un ente terzo indipendente. 
Oggi, invece, il possesso di tale certificazione risulta essere indispensabile per poter continuare ad operare e svolgere i servizi di vigilanza privata, in quanto così stabilisce il Decreto 1° dicembre 2010 al punto 4.2 dell’Allegato A.
Naturalmente la normativa prevede un periodo transitorio per gli istituti già operanti sul territorio e regolarmente autorizzati, ma data la particolare complessità dell’acquisizione di tale certificazione il termine di 18 mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto (ossia entro l’11 settembre 2012), non risulta essere poi così lontano.